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I valori limite svizzeri – una truffa clamorosa

I valori limite svizzeri – una truffa
clamorosa

Hans-U.Jakob 31/01/02

Un po‘ dappertutto nei mass-media i valori limite svizzeri vengono
presentati quali esemplari e degni d’imitazione. Si parla sempre del valore ridotto al 10%
rispetto a quello usato negli altri paesi europei, ma non si precisa mai
che questi valori non sono valevoli unicamente in pochissimi luoghi.

Questo è un errore gigantesco e dà un’immagine completamente sbagliata
dei valori svizzeri.

In Svizzera, come dappertutto in Europa i valori in vigore sono i
seguenti:
– 61 V/m (cioè 10 Watt/m2) per impianti di 1800 MHz
– 43 V/m (5 Watt/m2) per impianti di 900 MHz
– 50 V/m (6.6 Watt/m2) per impianti misti

I valori ridotti al 10% – i cosiddetti valori preventivi di 6V/m,
4 V/m o 5V/m – valgono unicamente per luoghi a utilizzazione sensibile o meglio per luoghi
dove le persone sono esposte alle radiazioni per tempi prolungati.

Sono considerati „luoghi a utilizzazione sensibile“ solo camere di
ospedali, aule scolastiche e camere da letto.
I parchi gioco per bambini vengono solo considerati luoghi a
utilizzazione sensibile se sono pubblici, invece no se sono privati,
anche se pubblicamente accessibile. I „bambini privati“ sarebbero dunque
meno sensibili alla radiazione elettromagnetica dei „bambini pubblici“.
Forse un giorno qualcuno é in grado di spiegarmi questa differenza.

Non vengono considerati luoghi a utilizzazione sensibile:
Terrazze, balconi, giardini e posti di lavoro e tutti i luoghi
all’aperto come marciapiedi, zone pedonali, cortili di scuole e di
giardini d’infanzia, e anche piscine. Perfino la cucina di un
appartamento non è considerato luogo di utilizzazione sensibile, perché
si tratta di un posto di lavoro.

E adesso il colmo di tutto:
I valori preventivi sono completamente gratuiti per le aziende di
telefonia mobile. Non devono cambiare nemmeno una virgola delle loro
antenne in Svizzera rispetto a quelle usate nell’UE, perché i muri e i
soffitti degli edifici attenuano automaticamente la radiazione al livello
desiderato di 4 V/m,6 V/m o 5 V/m.
Se eccezionalmente ciò non
basta, si può sempre ricorrere a un lieve cambiamento della direzione
della radiazione per ottenere un fattore di attenuazione sufficiente.
Allora i conti tornano sulla carta. Comunque controlli e misure
ufficiali non si fanno.

Né in Francia né in Germania né in Austria non ho mai misurato valori
superiori a quei famosi valori preventivi svizzeri all’interno degli
appartamenti. Siccome questi valori infatti non hanno niente a che fare
con la prevenzione, le autorità svizzere oggi preferiscono parlare di
valori dell’impianto.

Ma attenzione: anche i valori di 4 a 6 V/m non ci proteggono
minimamente dalle radiazioni. Secondo il dott. N. Cherry (NZ) il livello
dei primi disturbi del sonno e della capacità di studiare è di 0.04 V/m.
Gli effetti cancerogeni e i disturbi della fertilità cominciano a
manifestarsi da 0.48 V/m.

Per di più in Svizzera tanto i valori limite quanto i valori
dell’impianto devono essere rispettati solo se ciò è „possibile dal punto
di vista tecnico e dell’esercizio“ e „economicamente sopportabile“. Se
un’azienda non è in grado di osservare i valori legali, può fare quello
che le pare grazie a questa disposizione dubbia.
Attualmente i tribunali svizzeri devono decidere se i valori limite
degli impianti devono essere osservati anche se le antenne di parecchie
aziende si trovano sullo stesso edificio o nello stesso quartiere.
Purtroppo c’è da temere che ogni azienda venga considerata
separatamente e che l’insieme non sarà preso in considerazione.

La notifica dei valori limite svizzeri come
esemplari e degni d’imitazione si fonda perciò sull’ignoranza o sulla volontà di ingannare la
popolazione.

Conclusione: I valori limite svizzeri non sono minimamente migliori
di quelli praticati negli altri paesi europei. Sono tutt’al più
tranquillizzanti per la popolazione indignata. Sono invece nettamente
migliori le nostre autorità e uffici federali: infatti sanno servirsi
perfettamente dell’imbroglio demagogico.

Tutte le fonti non precisate si trovano nell‘ Ordinanza sulla
protezione dalle radiazioni non ionizzanti ORNI
del 23 dicembre 1999 del
Consiglio Federale e nel commento in materia. Auguro a tutti una lettura
costruttiva.

Per esempio leggendo la disposizione secondo la quale le aziende,
qualora le persone si ammalassero malgrado l’osservazione dei valori
limite, beneficiano di un termine di risanamento di 7.5 anni e che
questo termine, dietro richiesta giustificata, può essere prorogato di
2.5 anni. Per di più un risanamento dell’antenna deve essere attuato
solo se almeno il 25% delle vittime sono in grado di provare esattamente
il danno recato alla loro salute. E nessuno sa che cosa si intende per
„risanamento“…

C’è qualcuno che ha detto Mafia?

Von Hans-U. Jakob

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